La circolare n° 112 del 15 ottobre u.s. emanata dall’INPS, apporta dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 40 del d.lgs 151 del 2001, meglio conosciuto come Testo unico per maternità/paternità. In tale disposizione la legislazione italiana ha previsto che il padre (sia che si tratti di un neonato sia di un bambino adottato o preso in affidamento) può beneficiare, per il primo anno, dei riposi giornalieri qualora la madre non sia lavoratrice dipendente.
Tale accezione, nel passato, intendeva la donna che lavorava “autonomamente” come, ad esempio, artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata o libera professionista. Oggi, invece, si tende ad attribuire al padre il diritto al riposo giornaliero anche nel caso in cui la madre non ha diritto a “un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale”. L’orientamento, in altre parole, estende la gamma delle possibilità anche nel caso in cui la donna sia casalinga ma si trova nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività quali, ad esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi o cure mediche.
La suddetta circolare dell’INPS, in realtà, non fa altro che prendere atto della sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 emanata dal Consiglio di Stato e condivisa, nel maggio del 2009, è stato condiviso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
I riposi, analogamente a quelli concessi alla madre, possono essere presi dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto - termine indicato per legge come conclusivo del periodo di maternità - e usufruibile se accompagnato da una documentazione che ne certifica la necessità. Il tempo messo a disposizione del padre lavoratore è pari a una-due ore al giorno – in base all’orario giornaliero di lavoro –, sempre entro il primo anno di vita del bambino e, raddoppiato in caso di parto plurimo.
L’INPS, inoltre, comunica che tale normativa non ha carattere retroattivo, pertanto, qualora vi siano padri di figli che non hanno ancora concluso il primo anno di età, il riposo giornaliero è valevole fino al compimento del primo anno ma non sarà loro concesso di recuperare le ore di riposo precedentemente non godute. Sarà compito del datore di lavoro, qualora il proprio dipendente avesse precedentemente fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, procedere al conguaglio delle ore precedentemente non godute o alla conversione del titolo giustificativo. Tale domanda, però, dovrà pervenire entro l’anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza.
L’indennità concessa è anticipata dal datore di lavoro e, successivamente, portata a conguaglio con il modello DM 10 nella sezione relativa ai contributi dovuti nel mese e con il codice del quadro “D800”. Per quanto concerne la richiesta a posteriori riferita al caso precedente, si utilizzerà la procedura DM 10/V che provvederà alla rettifica delle denunce Emens già trasmesse.
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