Sono state emanate nuove disposizioni dall’INPS in merito al funzionamento dei Fondi interprofessionali, a seguito dell’introduzione della legge n° 2 del 2009 e del relativo DM10 (modello che dal gennaio 2010 sarà sostituito dall’UNIEMENS).
Tale modello diventa uno strumento di comunicazione per adesioni o revoche in continuità con la prassi sino a ora specificata.
La normativa regola anche l’eventuale trasferimento ad altro fondo e facendo decorrere gli effetti dal periodo di paga, relativo al mese di competenza del DM10, nel quale vengono indicate le revoche senza attendere l’inizio del nuovo anno solare. In caso di tardiva trasmissione di denuncia telematica l’ufficio prenderà in considerazione la data di effettivo inoltro.
L’ammontare della somma, trasferita da quelle confluite nel triennio antecedente, può arrivare fino al 70%; ovviamente la percentuale è riferita al netto, vale a dire, escludendo quelle già utilizzate per il finanziamento dei propri piani. L’INPS comunica anche ulteriori limitazioni:
-per le micro e piccole imprese (definite dalla raccomandazione dell’Unione Europea n° 2003/361/CE4, relativamente al bilancio totale annuale ricavato dal fatturato e organico);
-un importo minimo di trasferimento pari a 3.000,00 euro;
-le quote devono riguardare i periodi antecedenti al 1 gennaio 2009.
Per ulteriori informazioni sui Fondi Interprofessionali scarica la circolare n° 107 dell’INPS

















