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Giovedi, 17 Maggio 2012

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Assumere personale dirigenziale: ex novo o bandire una selezione interna all’azienda?



     

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In un’azienda capita spesso che un dipendente, assunto con determinate mansioni, sia successivamente promosso e incaricato di svolgere funzioni dirigenziali. Secondo la legislazione italiana bisogna fare un distinguo per la verifica delle capacità professionali dei lavoratori già dipendenti

dell’azienda e quelli di nuova assunzione.

Per quanto riguarda la prima categoria, il titolare non può far svolgere alcun periodo di prova finalizzato alla progressione poiché, nel tempo, il dipendente ha già dimostrato di avere determinate capacità professionali e fornito le informazioni utili per la sua valutazione.

Per la seconda categoria, la verifica “sul campo” diventa necessaria per capire se il lavoratore è idoneo a svolgere una determinata funzione aziendale. In questo secondo caso, quindi, il periodo di prova è legittimato.

 In questo ambito giurisprudenziale, però, il “diritto di prelazione” non è previsto e, nonostante si ritenga “eticamente non corretto” guardare all’esterno senza avere nemmeno valutato i titoli e le capacità dei dipendenti interni, nessuna legge obbliga il datore di lavoro a bandire una selezione per esterni. Alcune contrattazioni collettive, però, sono riuscite a inserire tale “postilla” che limita la discrezionalità del datore di lavoro e facilitare la crescita professionale dei dipendenti inquadrati nelle categorie inferiori. Nel caso in cui la valutazione interna non sia stata effettuata o il neo assunto non abbia dei requisiti tali da giustificare lo “scavalcamento” dei pretermessi, il dipendente leso può chiedere al giudice la quantificazione del danno per perdita di opportunità, la tutela dei propri diritti e, nel caso, il riconoscimento della qualifica che avrebbe dovuto ricoprire.

 In caso di concorso aperto al pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 1336 del codice civile, il  bando deve garantire i criteri di correttezza e la buona fede in sede di formazione della graduatoria da parte della commissione giudicatrice.  L’articolo in questione, infatti, recita:

Art. 1336
Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

 

Anche i requisiti stabiliti nel bando sono sindacabili dal giudice. Onde evitare successivi ricorsi, la commissione giudicatrice è tenuta a motivare adeguatamente i provvedimenti relativi alla formazione della graduatoria. Nel caso in cui la selezione sia annullata e sia bandito un nuovo concorso devono essere ripristinate le situazioni di partenza per ogni lavoratore.


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