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Giovedi, 17 Maggio 2012

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Scadenze fiscali e tributarie da adempiere entro il 15 novembre



     

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Dal 10 al 15 novembre ci sarà un gran fermento per gli addetti alle scadenze fiscali e tributarie dell’aziende. Per evitare spiacevoli multe o solleciti è bene fare una sintesi veloce:

Entro il 10 novembre:
-Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari relativi alla fine del terzo trimestre (Codice del tributo 456T). Sono soggetti a questo adempimento le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari. Per il versamento sarà necessario compilare il Modello F23 e recarsi nelle banche convenzionate, oppure nelle agenzie postali o, ancora, presso i concessionari della riscossione. La sanzione amministrativa prevista nel caso in cui non si paghi la tassa sui contratti di borsa va da uno a cinque volte l'imposta evasa.

- Modello 730. E’ necessario consegnare direttamente al dipendente o al pensionato del nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 calcolato sulla base del modello 730 integrativo. E’ inoltre necessario consegnare al sostituto di imposta del nuovo modello 730-4. I soggetti interessati sono i C.A.F. che prestano assistenza fiscale.

Entro il 13 novembre:

-Istanza rimborso Irpef/Ires per deduzione IRAP. Il termine riguarda la misura forfetaria del 10% dell'imposta versata. Nel caso in cui siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato e/o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irap. I soggetti interessati sono i contribuenti che non hanno presentato ancora domanda di rimborso. La presentazione può essere effettuata telematicamente o tramite gli intermediari abilitati.

Entro il 14 novembre:

-Comunicazione minusvalenze di un ammontare a 50.000, così come specificato nell’ articolo 109 comma 3-bis del D.P.R. n° 917 del 1986. I soggetti interessati sono quelli  passivi IRES con esercizio coincidente con l'anno solare la comunicazione può essere redatta in carta libera e successivamente spedita a mezzo raccomandata A.R. alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale. Per i soggetti il cui esercizio non è coincidente con l'anno solare il termine per la presentazione è, invece, fissato entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Entro il 15 novembre:
-Registrazioni contabili di associazioni sportive dilettantistiche se i proventi commerciali nell'anno precedente sono stati entro i 250.000 euro. In questo caso bisogna annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Si includono in questa categoria tutte le associazioni sportive dilettantistiche citate nell'articolo 25 comma 1 della legge n° 133 del 1999 – incluse le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco - che hanno effettua l'opzione al regime riferita all'articolo 1 della legge n° 398 del 1991. La modalità di invio consiste nell’annotazione nel relativo prospetto.
- Fatturazione differita con emissione e registrazione di fatture relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. I soggetti interessati sono le imprese e gli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA. L’eventuale sanzione amministrativa da omissione di registrazione sul registro delle vendite o dei corrispettivi prevede una multa che va dal 5% al 200% in base alla tipologia di violazione e con un  minimo di euro 516; la sanzione penale, invece, prevede una reclusione che può andare dai 6 mesi ai 6 anni.
- Registrazione dei corrispettivi e delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale. I soggetti interessati sono i commercianti al minuto e i soggetti assimilati. L’eventuale sanzione amministrativa va dal 30% al 200% dell’obbligo di fatturazione/registrazione con un minimo di euro 516; la sanzione penale, invece, la reclusione da 6 mesi a 6 anni.

Pier Paolo Olivo


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