L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha emanato una direttiva in cui comunica l’intento di accertare il reddito complessivo netto delle persone fisiche; la comunicazione, in sostanza, ha l’obiettivo di individuare i soggetti possessori dei “beni di lusso” che evadono le tasse attraverso il potenziamento di
un sistema di incrocio delle informazioni con i pubblici registri e con altri enti. Le compagnie di assicurazione, in tal senso, diventeranno utili alleati per catalogare le proprietà dei soggetti.
-gli aeromobili;
-le navi e le imbarcazioni da diporto;
-gli autoveicoli;
-gli altri mezzi di trasporto a motore;
-le abitazioni principali e secondarie anche se in locazione;
-i collaboratori familiari quali maggiordomi, colf o altro personale;
-i cavalli da corsa;
-tutte le assicurazioni escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni.
Dopo un’indagine informativa si procederà al confronto tra il reddito dichiarato e quello presunto; quest’ultimo si calcola mediante la del valore di ciascun bene con un coefficiente predeterminato e stabilito per legge.
Un esempio chiarificatore: una vettura di 16hp, a gasolio, nell’anno 2004 ha un valore tabellare di euro 3.336,67 e un coefficiente di 5, il reddito presunto è pertanto di 16.683,35.
Ottenuto l’importo del reddito sintetico, la legge concede la possibilità di procedere ll’accertamento per verificare se il reddito complessivo calcolato si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente.
Un esempio chiarificatore: il reddito dichiarato euro 100.000, il reddito presunto dall’ufficio deve essere di almeno euro 125.000.
L’indagine sarà effettuata in un campione di soggetti che, per il principio della pubblicità e l’obbligo di comunicazione al quale è sottoposto qualsiasi ente pubblico, saranno preventivamente informati del “controllo da redditometro”, vale a dire degli elementi di capacità contributiva e del reddito globale accertabile. Il soggetto, per il principio del contraddittorio, avrà la possibilità di “difendersi” e, solo nel caso in cui questa azione non sia convincente, partirà l’accertamento vero e proprio.
Scarica la Circolare n° 49/E del 9 agosto 2007 dell’Agenzia delle Entrate
Scarica le tabelle allegate al Provvedimento 5 aprile 2005
















