Svolgere un lavoro in cui sono previsti frequenti spostamenti aerei comporta il “rischio” di vedersi annullato il volo e, in contemporanea, l’affare o la riunione che si doveva condurre nella città di destinazione. Una casualità che un passeggero che doveva affrontare la tratta
Firenze – Londra, non ha accettato e ha chiesto al giudice di pace di Poggibonsi (Siena) un risarcimento dei danni a discapito della compagnia aerea Meridiana.
Le motivazioni del querelante poggiavano sul fatto che il regolamento prevede la scelta di un volo alternativo ma sempre in base alla “convenienza del passeggero”, condizione che, in quel momento non c’era.
Il giudice ha dato ragione alla compagnia aerea che ha rifiutato il risarcimento ritenendo che, in base all’articolo n. 2059 del codice civile, il soggetto deve dimostrare di aver subito “danno esistenziale costituito da meri dolori e sofferenze”. Il passeggero, secondo il parere del giudice, non rientrava in quella categoria poiché egli doveva l’indomani mattina sostenere un esame di ammissione al college universitario Magdalene di Oxford, quindi, rientrante nella classificazioni di “scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso”.
In definitiva, quindi, il passeggero non ha alcuna tutela se si tratta di un viaggio di lavoro ma può essere risarcito se si tratta di un evento catastrofico e, considerando che egli andrebbe incontro a “meri dolori e sofferenze” il rimborso del biglietto appare l’ultimo problema che si vorrebbe affrontare.

















