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Giovedi, 17 Maggio 2012

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Cancellazione del volo aereo: il giudice rifiuta il risarcimento se non si tratta di danno esistenziale



     

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Cancellazione del volo aereo: il giudice rifiuta il risarcimento se non si tratta di danno esistenzialeSvolgere un lavoro in cui sono previsti frequenti spostamenti aerei comporta il “rischio” di vedersi annullato il volo e, in contemporanea, l’affare o la riunione che si doveva condurre nella città di destinazione. Una casualità che un passeggero che doveva affrontare la tratta

Firenze – Londra, non ha accettato e ha chiesto al giudice di pace di Poggibonsi (Siena) un risarcimento dei danni a discapito della compagnia aerea Meridiana.

Il volo era stato annullato per scarsa visibilità anche se tale tutti gli altri voli atterravano e decollavano regolarmente. A seguito delle giuste proteste dei passeggeri la compagnia aerea ha proposto un imbarco per il giorno successivo o il rimborso del biglietto. L’alternativa, però, non è stata accettata da un passeggero i cui improrogabili impegni lo hanno condotto a prendere un volo da Bologna, molto più costoso di quello precedentemente acquistato, e a chiederne il rimborso.
Le motivazioni del querelante poggiavano sul fatto che il regolamento prevede la scelta di un volo alternativo ma sempre in base alla “convenienza del passeggero”, condizione che, in quel momento non c’era.

Il giudice ha dato ragione alla compagnia aerea che ha rifiutato il risarcimento ritenendo che, in base all’articolo n. 2059 del codice civile, il soggetto deve dimostrare di aver subito “danno esistenziale costituito da meri dolori e sofferenze”. Il passeggero, secondo il parere del giudice, non rientrava in quella categoria poiché egli doveva l’indomani mattina sostenere un esame di ammissione al college universitario Magdalene di Oxford, quindi, rientrante nella classificazioni di “scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso”.
In definitiva, quindi, il passeggero non ha alcuna tutela se si tratta di un viaggio di lavoro ma può essere risarcito se si tratta di un evento catastrofico e, considerando che egli andrebbe incontro a “meri dolori e sofferenze” il rimborso del biglietto appare l’ultimo problema che si vorrebbe affrontare.

Leggi la sentenza del giudice

 



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avv.Fabio Collavini  - diffidenza verso i vettori aerei |12-09-2010 08:35:13
La sentenza in commento appare correta solo nella parte in cui nega la compensazione pecuniaria attesa l'accertata causa di forza maggiore, che, lo si ricorda non deve provenire da mera documentazione interna del vettore. Tuttavia, deve essere detto che i vettori aerei, solitamente, si comportano in modo totalmente inadempiente non rispettando in alcun modo i diritti del passeggero.
E´ infatti dato indiscutibile che ogni passeggero sia stato vittima, almeno una volta, di un inadempimento contrattuale da parte del vettore aereoprescelto e che, richiesto un rimborso, tale compagnia aerea si sia battuta con ogni mezzo per non risarcire il proprio assistito.
D´altro canto, per capire che nel settore del trasporto aereo qualcosa non vada, è sufficiente riflettere sull´elevatissimo numero di contenziosi che da anni invadono i Giudici di Pace ed i Tribunali Italiani.
L´eccessivo numero di procedimenti giudiziari è infatti sintomo della volontà delle compagnie aeree di non adempiere ai propri obblighi di assistenza previsti da parte della normativa comunitaria.
In tale preoccupante scenario le compagnie aeree preferiscono affidarsi alle difese più "strampalate" e dilatorie, piuttosto che valutare congrue offerte transattive, senza considerare l´impatto psicologico sui propri passeggeri.
Tale atteggiamento trova conferma proprio negli atti difensivi delle più note compagnie aeree del panorama internazionale, quali Alitalia, KLM, Delta, Air France, tra l´altro tutte raggruppate in una unica linea difensiva da parte di un medesimo studio legale.
In tutti gli uffici dei Giudici di Pace, e dei Tribunali Italiani, pertanto, fioccano numerosissime le eccezioni di incompetenza funzionale, di incompetenza per territorio, di presunte nullità degli atti da parte delle compagnie aeree, che, tuttavia, affidandosi a tali escamotage processuali dalla valenza assolutamente temeraria e dilatoria, nascondono una unica realtà: "le compagnie palesemente responsabili per la propria condotta contratuale tentano in tutti i modi di non adempiere ai propri obblighi di assistenza e di risarcimento" portando all´estremo la propria condotta processuale.
Ed allora cosa fare?
Seppur la Corte di giustizia europea è intervenuta dando nelle più recenti sentenze delle inequivocabili linee guida, le compagnie aeree non tengono conto di tali pronunce e si affidano ancora a richiami giurisprudenziali desueti e privi di attinenza al caso concreto, atteso che molti degli stessi richiamano fattispecie accadute prima del 2005 e quindi non disciplinati dalla normativa in vigore.
L´ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) d´altro canto, non si cura di questo e, allorquando è stato interpellato, ha risposto che non offre una assistenza legale e demandando ogni accertamento a gli organi giudiziari.
Seppur non nascondendo alcune legittime perplessità su tale "disinteresse" , l´attuale situazione non può che stimolare l´idea veicolata da Salvaviaggio.com, che da piccola realtà sta crescendo oramai su tutto il territorio nazionale con il solo intento di regolamentare ed assistere tutti i passeggeri ed i turisti attraverso una rete di consulenza estremamente specializzata nel settore turistico e dei trasporti.
Chissà se le compagnie aeree capiranno che avere come interlocutori professionisti preparati è solo un vantaggio per non acuire la diffidenza verso vettori aerei oramai considerati forieri solo di problematiche ed inadempimenti?
Avv. Fabio Collavini
www.salvaviaggio.com