Martedi, 22 Maggio 2012

Utenti online:  2224 visitatori online Trovaci su:
 
Speciale Ballottaggi Amministrative 2012 - Risultati definitivi
Comuni con più di 100.000 abitanti
   

Tutela della Privacy: il datore di lavoro può monitorare il pc del dipendente?



     

E-mail Stampa PDF

Tutela della Privacy: il datore di lavoro può monitorare il pc del dipendente?E’ possibile controllare l’attività lavorativa del dipendente e l’utilizzo che questo fa di internet? La legislazione italiana è intervenuta a regolamentare sull’argomento ma, come recita il famoso detto, “fatta la legge trovato l’inganno”, talvolta è possibile bypassare

queste regolamentazioni.
Il presupposto di base, regolato dallo statuto dei lavoratori, è quello che vieta il datore di lavoro di “spiare” o controllare il proprio dipendente se questo è all’oscuro.
La vicenda è stata trattata anche dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15892 ha annullato un licenziamento deciso a seguito di un eccessivo controllo del datore di lavoro. La questione del caso preso in oggetto riguardava l’utilizzo delle telecamere ma il principio di fondo è sempre lo stesso: "la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva" va "mantenuta in una dimensione 'umana' e cioé non esasperata dall'uso di tecnologie" che violano la privacy del dipendente stesso”.

Permessi e interdizioni del datore di lavoro
Una politica aziendale trasparente, che informi preventivamente i dipendenti dei software utilizzati dalle aziende, però, talvolta può “autorizzare” il titolare a installare programmi di controllo dell’utilizzo delle apparecchiature aziendali. Anche nel caso di previa comunicazione ai dipendenti, però, il datore di lavoro deve comunicare i dati e i tempi del monitoraggio (quali informazioni? Per quanto tempo? Per quali verifiche?).
Il controllo senza il consenso del lavoratore delle pagine web consultate potrebbe essere ammesso solo “se necessario per difendere in giudizio un diritto di pari rango pari a quello dell’interessato della personalità o un altro diritto fondamentale.”

E’ lecito - Il datore di lavoro è autorizzato dalla legislazione IT di limitare l’accesso ad alcune tipologie di siti internet ritenuti non necessari per l’attività lavorativa e addirittura fonte di distrazione. Si tratta di social network, siti dedicati alla pornografia, alla musica e altri ancora.
In caso di assenza – breve o prolungata – del dipendente (malattia o ferie ad esempio), il datore di lavoro ha la possibilità di reindirizzare la posta elettronica aziendale.
Il criterio di orientamento che deve essere assunto dal datore di lavoro, dunque, è quello della pertinenza e non eccedenza.
Il controllo a distanza, dunque, è condizionato esclusivamente a “esigenze di sicurezza del lavoro", concordato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, o in difetto, all'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro.

E’ illecito – L’attività del lavoro non può essere ricostruita postuma e, dunque, vige il divieto di retroattività. Sono esclusi dai controlli perché inclusi nel diritto alla privacy del lavoratore: lettura e registrazione della posta elettronica; ricostruzione della cronologia delle pagine web; lettura e registrazione dei caratteri digitati e dei click effettuati; analisi occulta dei portatili dati in gestione.
Il Garante per la Privacy ha più volte sottolineato che la normativa attualmente in vigore in Italia prevede all’articolo 616 del codice penale una sanzione per “chiunque violi una corrispondenza a lui non diretta, specificando che per corrispondenza si intende anche quella informatica o telematica”.

I diritti dell’individuo

Il “filtraggio” dei dati di un pc aziendale e il relativo controllo delle pagine web non è vietato meramente per una questione psicologica che pone il lavoratore in un costante stress emotivo ma, molto più importante, è l’involontaria violazione dei diritti personali di un individuo. Nel momento in cui un datore di lavoro risale alla cronologia degli indirizzi web ai quali accede il proprio dipendente accede alla sfera privata nella quale si possono scoprire o convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale.

Marcella Sardo



Vota su Wikio Condividi - Salva
Commenti
Scrivi il tuo commento
+/-
Commenta
Nome:
Email:
 
Titolo:
 
Inserisci il codice anti-spam che vedi nell'immagine.