Mercoledi, 23 Maggio 2012

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Opposizione: il Parlamento modifica l'articolo 645 del Codice di Procedura Civile



     

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Opposizione: il Parlamento modifica l'articolo 645 del Codice PenaleIl Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012, la Legge n. 29 dicembre 2011, n. 218, con la quale modifica l'articolo 645 del codice di procedura civile in tema di "opposizione".

Il cd. "salva decreto ingiuntivo", ha confermato in via definitiva la soppressione delle parole: "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" precedentemente indicate dalla della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della Corte di Cassazione.

Nel codice di procedura penale l’opposizione è delineata dall’articolo 461 nel quale si spiega che è uno strumento “proposto dall'imputato e dall'obbligato civilmente, personalmente ovvero a mezzo di difensore dagli stessi nominato. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444".

Ecco la nuova dizione dell’articolo 645 (Opposizione)
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [c.p.c. 641], con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.



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