
Cinque per mille 2012, gli elenchi dei primi enti ritardatari
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- Creato Mercoledì, 20 Giugno 2012 13:55
- di Michela Magrini
- Categoria: Fisco e Previdenza
Sono disponibili on line gli elenchi dei primi iscritti al 5 per mille "oltre scadenza": si tratta di enti e associazioni che essendo fuori tempo massimo per l’iscrizione, hanno usufruito della possibilità della “rimessione in bonis” offerta dal decreto sulle semplificazioni tributarie.
I tre distinti elenchi pubblicati ieri e consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate riguardano i dati degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti della ricerca scientifica del Miur che, alla scadenza naturale della domanda di ammissione (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile per la ricerca scientifica), già possedevano i requisiti d’accesso.
Va precisato che gli elenchi in Rete sono solo i primi. Le informazioni verranno aggiornate periodicamente in base alle iscrizioni che l’Agenzia delle Entrate riceverà in via telematica e ai dati comunicati dal Miur.
Cosa prevede il decreto- Il Dl 16/2012, al comma 2 dell’articolo 2, ha concesso la possibilità di rientrare in gioco a chi ha perso la possibilità di usufruire di alcuni regimi agevolati, come l’accesso alla ripartizione del 5 per mille, a causa di errori di tipo formale, come ad esempio l’invio di comunicazioni tardive.
Documentazione integrativa e sanzione- Nel dettaglio, coloro che hanno i requisiti per poter partecipare a tale riparto, nonostante non abbiano assolto entro in termine di scadenza, in tutto o in parte, agli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo, possono rientravi presentando la domanda d’iscrizione e la documentazione integrativa entro il 1° ottobre prossimo.
Se si tratta di Onlus e volontariato le documentazioni andranno inviate alle direzioni regionali, nel caso di Associazioni sportive dilettantistiche agli uffici territoriali del Coni, mentre, se si tratta di enti della ricerca, al Miur.
C’è però una condizione. Occorre versare una sanzione pari a 258 euro da pagare con il modello F24, utilizzando il codice tributo 8115, istituito con la risoluzione n. 46/2012 dell’11 maggio scorso.
Michela Magrini
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