20 Maggio 2013

Scadenziario degli adempimenti fiscali entro il 31 luglio: scarica il pdf dell’Agenzia delle Entrate


               
     

Scadenziario degli adempimenti fiscali entro il 31 luglio: scarica il pdf dell’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate comunica le principali scadenze che devono essere rispettate entro il 31 luglio 2012.
In allegato lo scadenziario diffuso dall’Agenzia delle Entrate comprensivo le modalità per l’adempimento, il codice tributo e i

riferimenti normativi.
I soggetti preposti ai versamenti  sono:

Scadenze del 2 luglio 2012

- Legali rappresentanti degli Enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco degli "Enti del Volontariato" tenuto dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al riparto del beneficio del cinque per mille
- Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi
- Imprese di assicurazione
- Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi
- Intermediari finanziari
- Soggetti Iva che effettuano- operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal D.M. 27/07/2010
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
- Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale
- Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° luglio 2011
- Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011
- Società di capitali che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001 siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità N.B.:La rideterminazione è consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla medesima data
- Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati
- Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
- Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
- Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"

Scadenze del 9 luglio 2012
-Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle -dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone cui si applicano gli studi di settore ovvero società di persone che partecipano in società cui si applicano gli studi di settore
-Soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (soggetti passivi Irpef)
-Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati
-Persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero
-Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca
-Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi – Unico 2012 - e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)
-Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e che si avvalgono del regime agevolato dei "contribuenti minimi"
-Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e che si avvalgono del regime agevolato "per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"
-Sostituti d'imposta Persone fisiche che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91
-Soggetti Ires, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2012, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
-Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), con esercizio coincidente con l'anno solare qualora dichiarino ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero qualora partecipino, ai sensi dell'art. 5 o 115 del TUIR, a società che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.
-Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (art. 1, commi 46-47 L. 244/2007), per i quali sono stati elaborati gli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2012, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
-Persone fisiche che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo)
-Società che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo), per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2012, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
-Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2012, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
-Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008), per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2012, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D. L. n. 185/2008), per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2012
-Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap
-Partecipanti a fondi immobiliari chiusi che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% e che, se diversi da persone fisiche, esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio ovvero partecipano, ai sensi dell'art. 5 o 115 del TUIR, a società, associazioni, e imprese con i requisiti sopra indicati.
-Contribuenti possessori di strumenti finanziari in "regime dichiarativo" che abbiano optato per l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011

Scadenze del 10 luglio 2012
-Soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13 della L. n. 388/2000 avvalendosi dell'assistenza fiscale degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate

Scadenze del 12 luglio 2012

-Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati

Scadenze del 16 luglio 2012

-Soggetti Iva
- Soggetti esercenti il commercio alminuto e assimilati – Soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la Circolare 23/02/2006 n. 8/E
- Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398
- Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
-Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
- Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
-Sostituti d'imposta
-Condomini in qualità di sostituti d'imposta
- Banche e Poste Italiane
- Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
-Imprese di assicurazione
-Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati
-Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati
-Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
-Banche, SIM e società fiduciarie
-Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel terriotiro dello Stato,che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
-Contribuenti Iva mensili
-Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998 --Contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
-Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2011
-Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
-Persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Locatori, persone fisiche titolari di partita Iva, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate,per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno o il 9 luglio-
-Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi – Unico 2012 - e che si avvalgono del "regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo" (c.d. forfettino) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e che si avvalgono del regime agevolato dei "contribuenti minimi" che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e che si avvalgono del  regime agevolato "per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura  dell'esercizio tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap  e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno o il 9 luglio
-Soggetti che svolgono attività nel settore petrolifero e dell'energia elettrica individuati dall'art. 81, comma 16 del D.L. n. 112/2008, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno
-Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e  rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno  effettuato il primo versamento entro il 18 giugno
-Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione,  distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamneto rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Società ed enti commerciali residenti in Italia che operano nel  settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno ovvero entro il 9 luglio
-Soggetti c.d. "non operativi" indicati nell'art. 30, comma 1, della legge 23/12/1994, n. 724 (c.d. società di comodo), che hanno scelto il pagamento ratealeed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno o il 9 luglio
-Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Partecipanti a fondi immobiliari chiusi che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 guigno o il 9 luglio
-Contribuenti (titolari di partita IVA)possessori di strumenti finanziari in "regime dichiarativo" che abbiano optato per l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno o 9 luglio
-Intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. b ), del D.L. n. 350/2001 (Banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane S.p.a., stabili organizzazioni in Italia di Banche e di imprese di investimento non residenti)

Scadenze del 18 luglio 2012
-Enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
-Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
- Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, non soggetti
- Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
- dell'esercizio tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che si avvalgono della
-Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), con esercizio coincidente con l'anno solare che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggette agli studi di settore
- Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (art. 1, commi 46-47 L. 244/2007) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggette agli studi di settore
- Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo), e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggetti agli studi di settore
-Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, .
244/2007), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggetti agli studi di settore
- Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggetti agli studi di settore
- Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D. L. n. 85/2008) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggetti agli studi di settore
- Soggetti che svolgono attività nel settore petrolifero e dell'energia elettrica individuati dall'art. 81, comma 16 del D.L. n. 112/2008, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
- Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
- Società ed enti commerciali residenti in Italia che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
- Soggetti c.d. "non operativi" indicati nell'art. 30, comma 1, della legge 23/12/1994, n. 724 (c.d. società di comodo), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggetti agli studi di settore
-Contribuenti possessori di strumenti finanziari in "regime dichiarativo" che abbiano optato per l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggetti agli studi di settore.


Scadenze del 20 luglio 2012

-Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati
-Soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità euroepa (c.d. operatori extracomunitari) identificati in Italia ai fini Iva, ai sensi del comma 1 dell'art. 74- quinquies del D.P.R. n. 633/1972, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici (c.d. servizi di e-commerce) nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta

Scadenze del 25 luglio 2012

-Operatori intracomunitari con obbligo mensile
-Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale (per il II trimestre 2012)

Scadenze del 31 luglio 2012
-Contribuenti (non titolari di partita IVA) possessori di strumenti finanziari in "regime dichiarativo" che abbiano optato per l'affrancamento dei valori degli
strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento en tro il 9 luglio
-Persone fisiche non titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che hanno scelto il
pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Locatori, persone fisiche non titolari di partita Iva, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità
abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio
-Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
-Titolari di abbonamento alla radio o alla televisione
-Titolari di abbonamento alla radio o alla televisione
-Contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell'esonero dal pagamento del canone RAI ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007
-Imprese di assicurazione
-Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi
-Intermediari finanziari


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Leggi le scadenze di giugno 2012


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