
Licenziamento, Cassazione: ecco le ragioni inerenti l'attività produttiva
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- Creato Mercoledì, 11 Luglio 2012 10:56
- di Redazione CorriereInformazione
- Categoria: Lavoro
La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 11465 del 9 luglio 2012 nella quale fornisce delucidazioni in merito alla legittimità di licenziamento di un lavoratore per ragioni inerenti l'attività produttiva.
I Giudici hanno dato ragione al lavoratore confutando la sentenza precedentemente emessa dal giudice di appello spiegando che questo “ha male valutato le risultanze istruttorie e non ha tenuto conto che nel caso di specie non era avvenuta alcuna soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto nel quale era adibita”.
Il datore di lavoro, infatti, può appellarsi alla nozione di giustificato motivo oggettivo nel licenziamento solo se si può ricondurre "anche all’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi".
L’imprenditore, inoltre, chiamato in causa, non ha saputo fornire alcuna prova della sussistenza delle ragioni per il licenziamento o il mancato reintegro nell’organizzazione produttiva
Leggi la sentenza n. 11465 del 9 luglio 2012
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