
Contratto a termine: le modifiche della legge n 92 del 2012 da domani in vigore
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- Creato Martedì, 17 Luglio 2012 12:49
- di Redazione CorriereInformazione
- Categoria: Lavoro
Domani, 18 Luglio, entrerà in vigore la legge n. 92 del 28 giugno 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 Luglio. Tra le “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” si indica la modifica del contratto a termine.
La tipologia contrattuale è scaturita dalla necessità di rendere i contratti di lavoro più flessibili alle esigenze delle aziende.
Tra le principali sezioni soggette a modifica sono state considerate (in ordine alfabetico): Contribuzione; conclusione del rapporto di lavoro; impugnazione; proroga della scadenza; retribuzione del lavoratore; rinnovo del contratto;
Ecco quanto prevedeva la legge e quali sono le modifiche apportate.
CONTRIBUZIONE
Le modifiche apportate dal Ministro Fornero:
Dal 1 gennaio 2013 si applicherà un aumento dell’aliquota contributiva dell’1.4% calcolata sulla retribuzione imponibile. Tali fondi saranno utilizzati per finanziare l’Aspi.
La maggiorazione, però, non sarà da intendere per i lavoratori assunti per sostituire quelli assenti, attività stagionali, apprendisti e lavoratori della Pubblica Amministrazione.
Il datore di lavoro, in caso di passaggio del contratto a tempo indeterminato potrà chiedere e ottenere la restituzione del contributo aggiuntivo versato nelle ultime 6 mensilità (fatta esclusione del periodo di prova).
Tale rimborso avviene anche se il datore di lavoro assume il dipendente entro i 6 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine.
CONCLUSIONE
La riforma firmata dal Ministro Elsa Fornero poggia sul d.lgs 368/2001 che, a differenza della “lista chiusa” presente nella legge n. 230/1962 poggia su una clausola generale generica e aperta.
La conclusione del rapporto di lavoro, come nel passato, non prevede nessun obbligo di rinnovo o assunzione da parte delle aziende mentre, in caso di recesso anticipato, l’articolo del codice civile di riferimento è il 2119 che prevede la sussistenza di una “giusta causa”.
Si intende con questa definizione un’esigenza di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche riferibili alla normale attività del datore di lavoro.
Le motivazioni, però, devono possedere il requisito di oggettività e, inoltre, deve essere specificate in forma scritta nel contratto stipulato in origine (e in possesso) tra i due contraenti.
Le modifiche apportate dal Ministro Fornero:
-se il primo contratto di lavoro a termine è inferiore a un anno non è necessaria alcuna causale.
-non è necessaria alcuna causale se sussistono al momento dell’assunzione condizioni particolari quali l’avvio di un’attività o lancio di un prodotto o rinnovamento tecnologico.
IMPUGNAZIONE
Nel caso in cui il lavoratore sia intenzionato a impugnare il contratto adducendo la nullità come motivazione i termini erano fissati in 60 giorni dalla cessazione del contratto e 270 dall’ultima impugnazione.
Le modifiche apportate dal Ministro Fornero:
Il lavoratore ha più tempo a disposizione per elaborare l’eventuale impugnazione. La nuova legge, dal 1 gennaio 2013, proroga fino a 120 giorni dalla cessazione del contratto e riduce a 180 giorni dalla precedente impugnazione.
In caso di vittoria del lavoratore il datore di lavoro sarà tenuto a un indennizzo del pregiudizio subito dal lavoratore tra la scadenza del contratto e la pronuncia del provvedimento. Tale somma sarà compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.
PROROGA
Con il consenso del lavoratore, in caso di contratto dalla durata inferiore ai 3 anni è possibile prorogare l’accordo per una sola volta e non oltre i 3 anni.
Le modifiche apportate dal Ministro Fornero:
- se non è prevista alcuna clausola di ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo nel contratto stipulato il contratto non può essere prorogato.
RETRIBUZIONE
Le modifiche apportate dal Ministro Fornero:
Nessuna conversione a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro viene esteso per 20 – 30 giorni al fine di concludere l’attività in corso. In tal caso, però, il datore di lavoro dovrà pagare una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di prosecuzione (+20% fino a 10 gg; +40% fino a 30 gg).
RINNOVO
La disciplina prevedeva la possibilità di rinnovare il contratto in un numero di volte indefinito purché fossero rispettato delle clausole di intervallo tra un contratto e l’altro: 10 giorni per un contratto fino a 6 mesi; 20 giorni oltre questo periodo.
Qualora il lavoratore rimaneva a svolgere le proprie mansioni oltre i 20 giorni (in caso di accordi semestrali) o 30 giorni (oltre i 6 mesi) il contratto si intendeva tacitamente rinnovato a tempo indeterminato.
Le modifiche apportate dal Ministro Fornero:
-intervallo di tempo tra un contratto e l’altro prolungato fino a 60 giorni per 6 mesi e 90 giorni oltre questo periodo.
-Passaggio del contratto a tempo indeterminato dopo 30 giorni in caso di accordi semestrali; dopo 50 giorni oltre questo periodo.
-Passaggio automatico a tempo indeterminato se tra proroghe e rinnovi si raggiungano e superino i 36 mesi.
Marcella Sardo
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