19 Giugno 2013

Cassa Integrazione (CIGO): come e per chi richiederla


            
     

Cassa Integrazione (CIGO): come e per chi richiederlaLa prosecuzione della crisi economica sta stringendo in una morsa moltissime aziende che, messe “in ginocchio” da mancate vendite e rimborsi da ricevere, rischiano di chiudere.

Lo Stato, per sopperire a queste difficoltà, offre la possibilità agli imprenditori di accedere alla Cassa Integrazione.
Cosa si intende

La CIG (acronimo che sta ad indicare cassa integrazione guadagni ordinaria”) è una prestazione che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso aziende in momentanea difficoltà produttiva. Si applica nel caso in cui sussistono eventi quali crisi temporanee di mercato, blocchi di materie prime, divieti di esportazione, terremoti, incendi, furti di materiale o altre forme impreviste che rallentano la regolare attività dell’azienda.
Essa è definita “straordinaria” (CIGS) quando l’azienda vive dei periodi di riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale.

A chi spetta
Possono accedere all’integrazione salariale quelle aziende che registrano temporaneamente un numero di lavoratori in esubero e che sono certi della ripresa della regolare attività produttiva.
I dirigenti, in sinergia con i rappresentanti sindacali e di categoria possono selezionare i dipendenti in esubero (non necessariamente tutti i dipendenti) anche con differente inquadramento contrattuale.

A chi non spetta

Sono esclusi dall’agevolazione coloro i quali sono: assunti a tempo determinato; che si dimettono; che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia; non iscritti nelle liste regionali di mobilità; assunti nell’azienda da meno di 12 mesi; che hanno lavorato meno di 6 mesi nella stessa azienda; ai dirigenti; agli apprendisti; agli assunti con contratto di formazione e lavoro; Soci di cooperative di produzione lavoro di cui al DPR 602/1970 ( L. 196/1997 - circ. n. 175/97); soci delle cooperative della piccola pesca legge 13.3.1958 n. 250;(circ. n. 175/97 ); Lavoratore settore trasporto marittimo/aereo; Giornalista (l' indennità è a carico dell'INPGI, art. 16 c. 3 L. 223/91).

I settori merceologici
Le categorie che possono accedere a questo incentivo tutti lavoratori (operai, intermedi, impiegati, quadri) dipendenti nei settori industriale, commercio, aziende artigiane dell’indotto (anche nel caso in cui l’azienda committente abbia fatto ricorso alla mobilità) cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale, boschive forestali e del tabacco, aziende di attività logistica.
L’art. 7 c.7 della Legge n.236/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ha esteso l’indennità di mobilità vincolandola però a finanziamento annuale, anche alle aziende di commercio, agenzia di viaggio e turismo, imprese di vigilanza, attività di logistica.

Quanto dura
Dai 3 ai 12 mesi anche in periodi non continuativi fino a un massimo di 52 settimane in un biennio. Nel caso in cui si eccedano le 16 ore settimanali si può chiedere un esame congiunto sulle reali cause, durata e numero di lavoratori interessati.

I vantaggi economici

L’azienda, mettendo in cassa integrazione alcuni o tutti i dipendenti ha la possibilità di rifiutare la prestazione dei lavoratori e, il conseguente obbligo retributivo senza ledere il diritto del lavoratore di ricevere un compenso contributivo e retributivo così come concordato in sede contrattuale.
In sostituzione alle aziende entra in gioco l’INPS che integra quanto versato dalle aziende ai lavoratori al fine di garantire

Come avviene la procedura

Conclusa la selezione le aziende provvedono al licenziamento dei lavoratori e comunicano i dati all’Ufficio Provinciale del lavoro per la contestuale iscrizione alle liste di mobilità. Entro 120 giorni si richiede la CIG. L’articolo 8 comma 4 della legge 236 del 1993 prevede una proroga ai 3 mesi previsti solo in determinati casi dichiarati espressamente nell’accordo sindacale.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999) ha stabilito che sia riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di mobilità anche a quei lavoratori che “ pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale” ( Circ. n. 186 del 10 /11/2000 ).

Marcella Sardo

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